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Rottamazione quinquies

Procedura per regolarizzare i debiti affidati alla Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, relativi ai tributi locali.

Data :

17 luglio 2026

Categorie:
Tributi
Rottamazione quinquies
Municipium

Descrizione

Rottamazione quinquies - Descrizione

Il Comune di Roccarainola, con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 08/07/2026, ha stabilito di aderire alla “rottamazione quinquies” come consentito e con le modalità disciplinate dall’art. 1, commi da 82 a 101, della Legge n. 199/2025 e dall’art. 10 quinquies del Dl 38/2026, convertito con legge n.  88/2026.

Pertanto per i contribuenti si apre la possibilità di regolarizzare i debiti affidati alla Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, relativi ai tributi locali.

Sono esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all’agente della riscossione.

La definizione si applica anche agli importi in contezioso, per i quali, l’art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

Il vantaggio principale è la riduzione dell’importo dovuto, per cui il contribuente paga solo il capitale del debito e le somme maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, con lo stralcio di sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all’art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all’art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all’aggio spettante all’Agente della riscossione;

La rottamazione non è automatica per il contribuente. Anche nel caso di adesione da parte del Comune, la sanatoria non si applica automaticamente. Il contribuente dovrà infatti seguire una procedura precisa:

  • attendere la comunicazione degli importi da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • presentare domanda di adesione entro i termini previsti;
  • scegliere tra pagamento in un’unica soluzione o rateizzazione.

Il debito può essere saldato in un’unica soluzione oppure a rate. La rateizzazione consente di diluire il pagamento nel tempo ma il beneficio della sanatoria resta vincolato al rispetto puntuale delle scadenze. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo.

La decadenza scatta in caso di mancato o insufficiente pagamento, oppure se si saltano alcune rate previste dal piano. In queste ipotesi, il contribuente perde i vantaggi della definizione agevolata e il debito torna a essere dovuto per intero, con sanzioni e interessi riattivati.

La procedura si svolgerà esclusivamente tramite la piattaforma Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R).

La deliberazione consiliare del Comune di Roccarainola di adesione alla “rottamazione quinquies” è stata predisposta e approvata nei termini di legge così come prorogati dal D.L. 63/2026, convertito con legge n. 113 del 25/06/2026.

Si informa che lo slittamento del termine al 31 luglio 2026 produce un effetto a catena sull’intero iter della misura perché, una volta posticipate le delibere dei Comuni, lo stesso destino tocca alle procedure dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e alle conseguenti comunicazioni ai contribuenti.

I dati necessari a individuare i carichi definibili saranno resi disponibili ai debitori nell’area riservata del sito istituzionale dell’agente della riscossione a decorrere dal 15 ottobre 2026, e non più dal 15 settembre 2026.

Cambia anche il periodo entro il quale i debitori potranno presentare la dichiarazione di adesione. La finestra temporale viene spostata dal periodo 16 settembre – 31 ottobre 2026, al periodo 16 ottobre – 15 dicembre 2026.

Entro il 15 dicembre 2026 sarà possibile anche integrare la dichiarazione già presentata.
È prorogato inoltre il termine per il pagamento delle somme dovute. Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027, oppure in un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari importo. In caso di rateizzazione, le prime cinque rate scadranno il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2027.

Le rate dalla sesta alla cinquantaquattresima scadranno il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028.
In caso di pagamento rateale, gli interessi al tasso del 3 per cento annuo decorreranno dal 1° aprile 2027.

Slitta anche il termine entro cui l’agente della riscossione deve comunicare ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, l’importo delle singole rate e le relative scadenze. La comunicazione dovrà essere inviata entro il 28 febbraio 2027, anziché entro il 31 dicembre 2026.

La proroga interviene quindi sui principali termini operativi della procedura, ma non modifica l’impianto della disciplina. Restano ferme, salvo le nuove scadenze, le condizioni previste per l’accesso alla definizione agevolata e i limiti già stabiliti per i carichi degli enti territoriali.

Per ulteriori informazioni è possibile:

  • consultare la normativa AdE-R in merito alla rottamazione;
  • contattare gli uffici AdE-R;
  • contattare l’Ufficio Tributi del Comune.

 

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Ultimo aggiornamento: 18 luglio 2026, 11:27

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