Imposta comunale sugli immobili Anno 2009 Versamento − Saldo
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTO il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni relativamente all’imposta Comunale sugli Immobili ;
VISTO il Regolamento comunale relativo all’imposta comunale sugli immobili;
VISTO il D.Lgs. n. 93/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28/05/2008;
VISTA la deliberazione di G.M n. 47 del 20/04/2006 che ha stabilito le aliquote, riduzioni e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2006 e confermate anche per il corrente anno 2009;
AVVISA
Che dal 1° al 16 dicembre 2009 deve essere effettuato il pagamento della seconda rata a saldo dell’imposta dovuta per l’anno in corso.
L’importo da pagare è determinato in base alle aliquote ed alle detrazioni applicabili nel 2009, di seguito indicate, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata entro lo scorso 16 giugno, sempre che il contribuente, entro tale data, non abbia già provveduto al versamento, in unica soluzione, dell’imposta dovuta per l’intero anno.
1. ALIQUOTE
Per l’anno 2009 l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), è confermata quella dell’anno 2008; pertanto, le aliquote applicate sono le seguenti:
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale 5°/oo
Immobili posseduti oltre all’abitazione principale 7°/oo
2. BASE IMPONIBILE
Con effetto dal 1° gennaio 1997, per determinare la base imponibile dell’imposta comune sugli immobili, occorre tener presente che le rendite catastali sono rivalutate del 5% ed i redditi domenicali del 25%. Il moltiplicatore da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B è stato rivalutato del 40% a decorrere dal 3 ottobre 2006, ex art. 2, c. 45, D.L. n. 262/2006.
3. ESENZIONE ICI PRIMA CASA DECRETO LEGGE N. 93 − PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N° 124 DEL 28/05/08
A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504,
e successive modificazioni, nonché quelle a esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 E A9 per quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992. Per l’anno 2009 dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono € 103,29 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
4. INAGIBILITA’ O INABILITA’
L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. Inagibilità o inabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale in base ad una perizia redatta a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445.
5. MODALITA’ DI VERSAMENTO
L’imposta deve essere corrisposta mediante versamento su:
1. apposito c/c postale n° 53078010 intestato al Comune di Roccarainola, Servizio Tesoreria - ICI.
2. utilizzando il modello F24 .
6. UFFICIO COMPETENTE
Le aliquote e detrazioni applicabili, rispettivamente, nell’anno 2008 e nell’anno 2009, nonché ogni altra informazione e documentazione necessaria per l’applicazione dell’imposta, sono disponibili presso l’Ufficio Tributi del Comune.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA
(Rag. Tommaso SCOTTI)